Iter marcatura CE

L’iter della Marcatura CE per i materiali e i prodotti da costruzione

RESPONSABILITà del fabbricante
Come ottenere la Marcatura CE
La procedura da seguire per apporre il Marchio CE sul proprio prodotto varia a seconda della tipologia del prodotto stesso e della sua destinazione d’uso.

In generale, il Fabbricante è tenuto ad effettuare delle Prove Iniziali di Tipo (PTD - Product Type Determination) e ad implementare un Sistema di Controllo del Processo di Produzione di fabbrica (FPC - Factory Production Control) sul prodotto, in conformità alla Norma Armonizzata di riferimento, al fine di verificarne le performance tecniche tali da rispettare i requisiti essenziali fissati dal Regolamento Europeo.

A seconda del Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP), che viene definito con cinque sistemi da 4 a 1+ in funzione dell’impatto che il prodotto possiede in termini di sicurezza per il Consumatore/Utilizzatore finale, una volta in opera, rispetto ai requisiti essenziali fissati dal Regolamento, sono previsti Ruoli e Responsabilità distinti del Fabbricante e del Laboratorio/Organismo Notificato. Al termine di questo percorso, il Fabbricante può apporre sul prodotto la Marcatura CE.
Obblighi del Fabbricante
Il processo di marcatura CE dei materiali da costruzione vede come attore principale il Fabbricante.

Apporre il marchio CE sui propri prodotti significa in primo luogo adempiere un obbligo di legge, assicurando la conformità dei prodotti al Regolamento Europeo e permettendone la libera circolazione sul mercato.
Procedure da seguire
La procedura che il Fabbricante deve seguire per apporre il Marchio CE sul proprio prodotto varia in base alla tipologia del prodotto stesso e alla sua destinazione d'uso.

In generale, il Fabbricante è tenuto a:
  • eseguire delle Prove Iniziali di Tipo (PTD - Product Type Determination)
  • implementare un Sistema di Controllo del Processo di Produzione in Fabbrica (FPC - Factory Production Control) sul Prodotto
  • In conformità alla Norma Armonizzata di riferimento, al fine di verificarne le performance tecniche tali da rispettare i requisiti essenziali fissati dal Regolamento Europeo:
    1. Resistenza meccanica e stabilità
    2. Sicurezza in caso d'incendio
    3. Igiene, salute e ambiente
    4. Sicurezza e accessibilità in uso
    5. Protezione contro il rumore
    6. Risparmio energetico e isolamento termico
    7. Uso sostenibile delle risorse naturali
    Ruolo del Fabbricante e dell’Organismo Notificato
    Sulla base dell'impatto che il prodotto, una volta messo in opera, presenta per il Consumatore/Utilizzatore finale in termini di sicurezza, la normativa armonizzata di riferimento (allegato ZA) definisce il Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione - VVCP (dall'inglese AVCP - Assessment and Verification of Constancy of Performance), che può essere declinato in cinque diverse sistemi, da 4 ad 1+.

    Ciascun VVCP prevede Ruoli e Responsabilità distinti del Fabbricante e dell'Organismo Notificato.

    Il ricorso a un Organismo Notificato garantisce al Fabbricante la garanzia di una valutazione di parte terza del processo produttivo e della conformità di prodotto.

    Al termine di questo percorso, il Fabbricante può apporre sul prodotto la Marcatura CE.

    Di seguito, una sintesi dei ruoli e delle responsabilità del Fabbricante e dell'Organismo Notificato a seconda del sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione - VVCP – previsto per il prodotto:
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    Ing. Mattia Morganti
    Esperto in Marcatura CE - CPR
    VVCP
    Compiti del Fabbricante
    Compiti dell’Organismo Notificato
    Documenti per il marchio CE
    4
    • Determinazione del prodotto-tipo
    • Controllo della produzione in fabbrica
    Non è previsto alcun intervento da parte di terzi
    Dichiarazione di Prestazione (DoP)
    3
    • Controllo della produzione in fabbrica
    Il Laboratorio di Prova Notificato effettua la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto (campionamento a carico del Fabbricante)
    Dichiarazione di Prestazione (DoP)
    2+
    • Determinazione del prodotto-tipo;
    • Controllo della produzione in fabbrica;
    • Ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto
    L’Organismo Notificato rilascia il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica sulla base dei seguenti elementi: (i) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; (ii) Sorveglianza, valutazione e verifica continuativa del controllo della produzione in fabbrica.
    Dichiarazione di Prestazione (DoP) + Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica
    1
    • Controllo della produzione in fabbrica;
    • Ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto.
    L’Organismo Notificato rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto sulla base dei seguenti elementi: (i) Determinazione del prodotto-tipo; (ii) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; (iii) Sorveglianza, valutazione e verifica continuativa del controllo della produzione in fabbrica
    Dichiarazione di Prestazione (DoP) + Certificato di costanza della prestazione del prodotto
    1+
    • Controllo della produzione in fabbrica;
    • Ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto.
    L’Organismo Notificato rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto sulla base dei seguenti elementi: (i) Determinazione del prodotto-tipo; (ii) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; (iii) Sorveglianza, valutazione e verifica continuativa del controllo della produzione in fabbrica; (iv) Prove di controllo di campioni prelevati presso lo stabilimento o i depositi del Fabbricante
    Dichiarazione di Prestazione (DoP) + Certificato di costanza della prestazione del prodotto
    Responsabilità che il Fabbricante si assume quando appone la Marcatura CE
    Apponendo il marchio CE, il Fabbricante si assume una duplice responsabilità:
  • Conformità del prodotto da costruzione rispetto alla Dichiarazione di Prestazione (DoP);
  • Conformità a tutti i requisiti essenziali previsti dal CPR applicabili sulla base della specifica Norma Armonizzata di Riferimento.
  • Decorrenza dell’obbligo
    La data di obbligatorietà varia per ogni prodotto cui corrisponde una specifica norma armonizzata. Dal momento della pubblicazione della Norma Armonizzata in GUUE – Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sia essa una prima pubblicazione o una revisione di norme precedentemente armonizzate, inizia il periodo di coesistenza (3 mesi, 1 anno o due a seconda dei casi), durante il quale la valutazione dei requisiti ai sensi della Norma Armonizzata e l'apposizione del Marchio CE sono volontarie o regolamentate dalla versione precedente, se esistente.
    Cosa possiamo fare per voi
    Certimac svolge il ruolo di Organismo Notificato (Notified Body n. 2685) per il rilascio di Attestati di Prova e di Classificazione, attraverso misurazioni, esaminazioni e verifiche delle caratteristiche e della prestazione dei materiali o dei prodotti da costruzione in termini di qualità ed efficienza.

    Organismo notificato

    Certimac è Organismo Notificato - n. 2685 CPR (EU) 305/2011 per il rilascio di Attestati di Prova e Attestati di Qualificazione ai fini della Marcatura CE. Opera su 30 Specifiche Tecniche Armonizzate.

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