Eco, Sisma e Superbonus 110%: diventa operativa l'opzione di cessione del creditoDopo i due decreti attuativi del MISE, il decreto asseverazioni e quello tecnico sui requisiti minimi, arrivano il provvedimento e la circolare attuativi dell'Agenzia delle Entrate che definiscono le regole per la cessione del credito alle banche o per lo sconto in fattura del Superbonus 110% e delle detrazioni già disponibili.
![]() [12 agosto 2020] Il provvedimento attuativo dell'8 agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate contiene le “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.
La Circolare porta invece come titolo: “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Primi chiarimenti”.
Cosa prevedono i nuovi documenti dell'Agenzia delle Entrate I documenti emessi dall'Agenzia delle Entrate stabiliscono che la comunicazione per usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura deve essere inviata in via telematica dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successiva quello in cui si sos o tengono le spese.
Occorre utilizzare l'apposito modello di comunicazione allegato al provvedimento denominato "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica" L'opzione può essere esercitata sia per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari sia per quelli effettuati sulle parti comuni degli edifici. La comunicazione può essere inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente, o avvalendosi di un intermediario, per il primo caso, mentre quella relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall'amministratore di condominio, direttamente o tramite intermediario. Interventi ammissibili L'opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per i seguenti interventi :
Per questi interventi si può usufruire delle detrazioni secondo gli importi massimi e il numero di anni di ripartizione riassunti nell'Allegato B del Decreto sui requisiti tecnici.
Ricordiamo che tali interventi, definiti “trainanti”, permettono di usufruire della medesima detrazione del 110% anche per altri interventi (“trainati”) eventualmente eseguiti contemporaneamente ed utili a soddisfare i requisiti di miglioramento della classe energetica dell'edificio richiesti per il Superbonus 110%.
Sempre a cura dell'Agenzia delle Entrate è disponibile la guida completa sul Superbonus 110% con le informazioni utili su requisiti, regole e interventi ammessi.
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