FAQ Marcatura CE

Rispondiamo alle 15 domande più frequenti sulla Marcatura CE

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La marcatura CE è un processo obbligatorio in carico al Fabbricante per poter commercializzare un prodotto da costruzione. Tale processo comporta l'effettuazione di due "passaggi" necessari e inscindibili:

- Redazione della Dichiarazione di Prestazione (DoP - Declaration of Performance)
- Apposizione del Marchio CE: sigla da apporre in modo visibile e indelebile su un prodotto o sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento che attesta che esso possiede i requisiti essenziali fissati da una o più normative comunitarie, per evitare che esso rechi danno alla salute e alla sicurezza degli utilizzatori o all'ambiente.

In sintesi, la marcatura CE è un "passaporto" che permette a un prodotto da costruzione, indipendentemente dalla sua origine, di essere legalmente e liberamente immesso sul mercato degli Stati membri del SEE - Spazio Economico Europeo.

La marcatura CE conferisce a un prodotto il diritto alla libera circolazione sull'intero territorio SEE (più ampio di quello comunitario, poiché prevede anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

La marcatura CE non ha la finalità di mettere in risalto tutte le caratteristiche tecniche del prodotto (non è un marchio di qualità). Essa presuppone che i prodotti che presentano il siano idonei all'impiego previsto in relazione alla verifica dei sette requisiti essenziali fissati dal Regolamento: Resistenza meccanica e stabilità, Sicurezza in caso di fuoco, Igiene, sicurezza e ambiente, Sicurezza in uso, Protezione contro il rumore, Risparmio energetico, Sostenibilità.

L'apposizione della Marcatura CE è in carico al Fabbricante (persona che immette il prodotto sul territorio SEE), che si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione con le prestazioni da esso stesso dichiarate nella Dichiarazione di Prestazione, DoP (Declaration of Performance).

Attraverso la DoP opportunamente compilata, devono essere soddisfatti tutti gli adempimenti necessari per garantire la conformità di un prodotto ai requisiti essenziali della normativa europea di armonizzazione che prevede l'apposizione della Marcatura CE.

Qualora un importatore o un distributore immettano sul mercato un prodotto a proprio nome o marchio o modifichino un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da poterne influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, sono considerati alla stregua di un Fabbricante e sono soggetti ai medesimi obblighi.

La DoP è il documento legale che descrive le prestazioni dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche, stabilite dalle norme europee armonizzate con specifico riferimento ai sette requisiti essenziali delle opere di costruzione (di cui all'allegato I del Reg. CPR), con il quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto stesso alla prestazione dichiarata. Tale dichiarazione deve necessariamente essere redatta dal fabbricante all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato.

Le Norme Europee sono normative tecniche elaborate dal CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) su mandato/richiesta della Comunità Europea. Sono identificate con la sigla «EN» (per es.: UNI EN 998-1:2016. Specifiche per malte per opere murarie - Parte 1: Malte per intonaci interni ed esterni) e l'armonizzazione può essere dedotta da due elementi fondamentali: la pubblicazione sulla GUUE - Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - dove periodicamente vengono pubblicate le Norme Armonizzate ai sensi del regolamento Europeo CPR (EU) 305/'11 e la presenza dell'Appendice ZA che contiene prescrizioni e requisiti del materiale oggetto disamina.

Il Fabbricante deve apporre la Marcatura «CE» in modo VISIBILE, LEGGIBILE e INDELEBILE sui prodotti da costruzione o su un'etichetta ad essi applicata o, se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura dei prodotti, sull'imballaggio o sul DDT.

L'obbligo della Marcatura «CE» e DOP per i prodotti da costruzione è direttamente connesso alla pubblicazione sulla GUUE dei riferimenti della relativa Norma Europea Armonizzata e alla scadenza del «periodo di coesistenza», e non al recepimento della stessa dagli organi di normazione dei singoli Stati membri (in Italia l'UNI - Ente Italiano di Normazione).

Sono previsti casi particolari e semplificazioni nell'ambito dei seguenti casi:

- Prodotti da costruzione realizzati in un esemplare unico o su specifica del committente
- Prodotti installati su una singola e specifica opera
- Prodotti realizzati in cantiere per essere incorporati nelle rispettive opere
- Prodotti realizzati mediante un procedimento non industriale (prodotto fatto a mano) o nell'ambito di interventi di conservazione e restauro del patrimonio architettonico tutelato.
- I prodotti da costruzione ancorché fabbricati in serie, ma non coperti da una Norma Europea Armonizzata, sono esclusi dall'obbligo della Marcatura «CE» e DOP fino alla pubblicazione di detta Norma sulla GUUE ed alla scadenza del periodo di coesistenza.

Se il prodotto che si intende vendere non è soggetto alla marcatura CE obbligatoria, e quindi non è coperto da nessuna norma armonizzata, è comunque possibile apporvi il marchio CE su base volontaria. Bisogna innanzi tutto verificare se esso è coperto da una norma ETAG, documento redatto dall'EOTA (European Organization for Technical Assessment ) recante linee guida per la marcatura CE volontaria di alcuni prodotti (es. facciate ventilate, sistemi a cappotto, etc.)

Viceversa, se il prodotto non rientra in nessuna delle norme ETAG pubblicate, è possibile verificare se esso è coperto dagli attuali documenti per la valutazione europea (EAD – European Assessment Document). Tali documenti rappresentano delle specifiche tecniche armonizzate ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011 (CPR), e contengono una descrizione generale del prodotto e della sua destinazione d'uso ed i metodi per valutarne la prestazione, in base alle caratteristiche essenziali pertinenti per l'uso previsto. Nel caso in cui non esista nessun EAD applicabile a tale prodotto è possibile richiedere ad un organismo di valutazione tecnica (TAB – Technical Assessment Body) di elaborarne uno specifico.

Gli EAD adottati vengono utilizzati dai TAB per il rilascio delle valutazioni tecniche europee (ETA – European Technical Assessment) o Benestare Tecnico Europeo: documento che permette al produttore di ottenere la marcatura CE del prodotto, poiché rappresenta la base per la redazione della dichiarazione di prestazione (DoP) da parte del produttore.

Deve essere rilasciata dal Fabbricante all'acquirente in forma cartacea o supporto elettronico, insieme ai prodotti da costruzione.

Deve essere rilasciata dal Fabbricante all'acquirente in forma cartacea o supporto elettronico, insieme ai prodotti da costruzione.

Deve accompagnare i prodotti da costruzione durante il trasporto in cantiere.* Può inoltre essere messa a disposizione dal fabbricante sul proprio sito web (Reg. delegato 157/2014). Tuttavia, si consiglia alle imprese di richiederne una copia cartacea, allo scopo anche di semplificare l'accettazione dei materiali in cantiere da parte della Direzione dei Lavori, ai sensi del D.M. 14/1/2008 (NTC).

La DOP deve essere redatta conformemente agli articoli 4 e 6, nonché al modello di cui all'allegato III del CPR.

* Nel caso l'approvvigionamento in cantiere necessiti di più viaggi per il medesimo prodotto da costruzione, per il primo viaggio di consegna è necessaria la DOP, mentre per i successivi viaggi è sufficiente riportare nei singoli DDT di trasporto il numero univoco della DOP iniziale.

L'allegato ZA è parte integrante e comune a tutte le norme armonizzate. Al suo interno sono riportati i requisiti minimi e le prescrizioni per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla norma di riferimento, ossia:

- le prove iniziali da effettuarsi necessarie ad identificare il cosiddetto "Prodotto Tipo" (PTD - Product Type Determination)

- le prove periodiche da effettuarsi e necessarie a garantire la conformità del prodotto nel tempo (FPC - Factory Production Controls)

- il/i Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (AVCP) previsti per quello specifico prodotto e per una specifica destinazione d'uso.

Il Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (AVCP) è un sistema armonizzato che definisce come valutare i prodotti e la costanza delle loro prestazioni e di fatto salvaguarda l'affidabilità e l'accuratezza della Dichiarazione di Prestazione (DoP).

Il/i Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (AVCP) previsti per uno specifico prodotto e per una specifica destinazione d'uso rendono evidenti le singole responsabilità per quanto riguarda l'effettuazione delle attività di PTD ed FPC e prevedono differenti gradi di severità dei controlli in relazione ai requisiti essenziali oggetto di verifica (Cfr. Tab. esplicativa).

Le prove iniziali di tipo (PTD - Product Type Determination) sono tutti i test iniziali in carico al Committente o ad Organismo notificato (a seconda dell'AVCP di prodotto) necessari per la verifica di conformità del prodotto da costruzione in esame.

Le specifiche prove oggetto di PTD sono indicate all'interno dell'Allegato ZA di ciascuna norma armonizzata e nel testo della stessa. Costituiscono il primo passo per l'ottenimento della conformità e quindi del Marchio CE.

I controlli di Produzione in fabbrica (FPC - Factory Production Controls) sono controlli periodici in carico al Committente o ad Organismo notificato (a seconda dell'AVCP di prodotto) necessari per la verifica di costanza della prestazione nel tempo del prodotto da costruzione in esame. Le specifiche prove oggetto di FPC sono indicate all'interno dell'Allegato ZA di ciascuna norma armonizzata e nel testo della stessa. Sono inoltre specificate la frequenza ed il numero di test da effettuarsi.

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Ing. Mattia Morganti
Esperto in Marcatura CE - CPR

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